Come è noto l’art 15 della legge n°183 del 12/11/2011 introduceva le seguenti novità:
- Le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni sono valide solo nei rapporti tra privati
- Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Gestori di pubblico servizio i certificati sono sempre sostituiti da autocertificazioni “conseguentemente a far data dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più che tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’art 74 co.2 lettera a del decreto 445/2001” (direttiva Ministero Pubblica Amministrazione n°61547 del 22/12/2011)
- Le certificazioni che non riportano la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblico servizio” sono nulle e il loro rilascio costituisce violazione dei doveri d’ufficio
- Le amministrazioni devono attuare controlli, anche a campione, sulle autocertificazioni ricevute
- La mancata risposta alla richiesta di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio
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